Addetto antincendio (rischio basso, medio ed elevato)
Il D. Lgs. 81/08 prescrive l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare l’insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, anche mediante la preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza, i quali devono essere adeguatamente formati (art. 37).
La normativa vigente non definisce il numero delle persone da designare come addetto antincendio ma deve essere il datore di lavoro che deve valutare in relazione alla natura dell’attività, al numero di occupati e di fattori di rischio, quante devono essere. Viene però definito il numero minimo di ore che devono essere frequentate per poter affermare di aver assolto all’obbligo della formazione per gli addetti antincendio: per le aziende che nel Documento di Valutazione dei Rischi risultano essere a basso rischio le ore previste sono 4, per le aziende a rischio medio sono 8 e per quelle a rischio elevato sono 16.
I corsi di formazione proposti vogliono soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa e dare la possibilità di imparare le nozioni principali utili nelle situazioni di emergenza, fino all’arrivo dei soccorsi.
Il corso per addetti designati di aziende a basso rischio prevedono solo la parte teorica, e verranno trattati gli argomenti previsti dalla normativa vigente, quello per lavoratori di aziende a rischio medio prevedono oltre alla parte teorica una pratica con prova di spegnimento.