(…) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (…)
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno (…)
(…) il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (…)
(…) Il RLS riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. (…)
(…) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
(…) Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio
e) valutazione dei rischi
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L’obbligo di aggiornamento periodico prevede 4 ore annue per le aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le aziende che occupano più di 50 lavoratori (…)
(…) La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, (…)
Durata: 32 ore (corso iniziale)
Durata aggiornamento RSL annuale:
8 ore (azienda con più di 50 lavoratori)
4 ore (azienda con più di 15, ma meno di 50 lavoratori)
Titolo conseguito: attestato di frequenza valido ai sensi dell’ art. 37 D.Lgs. 81/08
Costo complessivo € 360,00 + IVA per ciascun partecipante per il corso della durata di 32 ore; € 100,00 per il corso di aggiornamento da 4 ore, e, € 200,00 per il corso di aggiornamento da 8 ore.
Qualora le aziende fossero interessate alla partecipazione di più addetti allo stesso corso, si applicheranno tariffe ridotte da valutare in sede di iscrizione.